Il Pug “salva” l’abuso edilizio della carrozzeria Capelli

9 gennaio 2024 | 15:29
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Il Pug “salva” l’abuso edilizio della carrozzeria Capelli

Il Piano urbanistico generale ha previsto per i locali di “categoria A”, come quello oggetto di lite, un’altezza minima di 2,70 metri e non più di 3 metri come in precedenza: ridotta anche la sanzione

REGGIO EMILIA – Colpo di scena nel contenzioso legale tra il Comune di Reggio Emilia e l’autocarrozzeria Capelli, di cui è socio al 25% l’attuale presidente delle Farmacie comunali riunite ed ex capogruppo del Pd Andrea Capelli (foto). La disputa, a suon di carte bollate, era partita tre anni fa dall’abuso edilizio contestato dall’amministrazione su una casetta di legno (di proprietà dell’immobiliare Amarossi) concessa nel 2007 alla carrozzeria e adibita a “reception” della ditta.

Il manufatto, che dopo due richieste di sanatoria respinte (il giudizio si è trascinato fino al Consiglio di Stato) doveva essere demolito è invece ancora in piedi e non risulta più violare la normativa urbanistica a causa della sua altezza. Inoltre la carrozzeria Capelli, inizialmente condannata a pagare una multa di 20.000 euro, ha ottenuto una sanzione di importo inferiore.

A cambiare le carte in tavola – come si legge nell’ennesima sentenza del Tar di Parma emessa lo scorso dicembre e pubblicata ieri – sono stati i nuovi strumenti urbanistici del Comune, il piano urbanistico generale (Pug) e il regolamento edilizio, adottati a maggio 2022, che per i locali di “categoria A” come quello oggetto di lite, hanno previsto un’altezza minima di 2,70 metri e non più di 3 metri come in precedenza.

Per questo a maggio del 2023 la Capelli ha infatti chiesto un’ulteriore richiesta di rinvio della trattazione del merito della causa, a cui il Comune ha aderito, evidenziando che “i nuovi strumenti normativi e regolamentari approvati consentono di individuare una soluzione al contenzioso attraverso la presentazione,immediatamente dopo la pubblicazione del nuovo Pug nel Bollettino Ufficiale della Regione, di una nuova domanda di accertamento di conformità”.

Nell’udienza del 13 dicembre scorso i giudici hanno quindi preso atto della dichiarazione di “sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito, resa concordemente dai difensori delle parti, limitatamente alla parte del ricorso relativa ai due dinieghi di permessi di costruire in sanatoria in ragione del sopraggiunto rilascio del titolo edilizio in conformità alle disposizioni del nuovo strumento urbanistico generale”.

Tali ricorsi della carrozzeria sono stati dichiarati “improcedibili”, seppure “infondati” circa l’annullamento della sanzione amministrativa pecuniaria. Su questo punto specificio il Tar impone al Comune di ricalcolarne l’importo definendo quello a suo tempo emanato “sicuramente manchevole sul piano della motivazione un atto con il quale viene determinata nella misura massima la sanzione amministrativa pecuniaria, mediante un richiamo generico e privo di qualsiasi specificazione, all’abusività delle opere” (fonte Dire).