Tredicesima e quattordicesima: a chi spetta?
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Tredicesima e quattordicesima: a chi spetta?

19 giugno 2019 | 19:2



REGGIO EMILIA – La tredicesima e la quattordicesima sono mensilità aggiuntive della retribuzione del lavoratore, uno stipendio in più che arriva in occasione delle festività natalizie (tredicesima) e nel mese di giugno/luglio (quattordicesima). La differenza sostanziale tra le due si ha nel fatto che la tredicesima è prevista in tutti i settori, la quattordicesima solo in alcuni. Per quest’ultima è il contratto collettivo di riferimento che ne definisce le regole di maturazione e di corresponsione e gli elementi che ne fanno parte. Come anticipato, è generalmente corrisposta nel periodo compreso tra giugno/luglio e si riferisce ai 12 mesi precedenti. In termini di calcolo, tredicesima e quattordicesima non si differenziano. Per comodità, nel proseguo dell’articolo, citeremo solo la tredicesima.

A chi deve essere erogata la tredicesima mensilità?
La tredicesima deve essere erogata a tutti i lavoratori subordinati, a prescindere dalla tipologia contrattuale e dalla natura a tempo determinato o indeterminato dell’accordo stipulato.

Come viene calcolata la tredicesima?
Solitamente i contratti collettivi considerano come periodo valido per la maturazione mensile le frazioni di mese di lavoro superiori ai quindici giorni. Il compenso, quindi, matura mensilmente ed è corrisposto una sola volta nel corso dell’anno solare. In linea generale, la tredicesima si calcola tenendo presente i mesi di lavoro del dipendente. Se quest’ultimo ha lavorato per tutti i 12 mesi avrà diritto ad un’intera mensilità aggiuntiva. Se il lavoratore ha iniziato il rapporto di lavoro in corso d’anno o se lo stesso è cessato sempre nel corso dello stesso anno, la tredicesima mensilità sarà rapportata ai mesi di servizio prestati. Ad esempio, un lavoratore che ha lavorato per sei mesi percependo una retribuzione mensile pari a 1000 euro, riceverà una tredicesima di 500 euro, in quanto la ripartizione della mensilità aggiuntiva è su 12 mesi.

Anche i lavoratori domestici, colf e badanti, sono inclusi tra gli aventi diritto
Per i lavoratori con contratto di somministrazione, la tredicesima viene maturata in base al numero delle ore retribuite e non in base alle giornate lavorative. I pensionati, invece, percepiscono la tredicesima dall’INPS anche se già beneficiari di assegno sociale.  L’importo è calcolato anche quando il lavoratore dipendente non sta effettivamente svolgendo la sua attività lavorativa per una o tutte tra le seguenti cause: malattia, infortunio e malattia professionale relativamente al periodo previsto dal contratto; congedo matrimoniale; assenza obbligatoria per maternità, compresi i riposi giornalieri per allattamento e gli eventuali periodi di astensione anticipata; altre assenze retribuite quali festività, ex festività, ferie, permessi retribuiti.

Non contribuiscono, invece, alla maturazione del compenso le assenze dovute ad una libera scelta o che non comportino, comunque, una successiva integrazione da parte del datore di lavoro. Tra i casi specifici da elencare vi sono i periodi di aspettativa facoltativa dal lavoro per malattia, malattia professionale e infortunio ulteriori a quelli fissati dal contratto; i periodi di congedo parentale o maternità facoltativa; le assenze per malattia del figlio; i congedi per adozioni internazionali; i permessi regolati dalla legge 104/92 per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti dei portatori di handicap; i periodi di sospensione a lavoro in Cassa Integrazione Guadagni a zero ore se superiori ai quindici giorni; i congedi per eventi particolari; le assenze ingiustificate; le assenze per sciopero.

Sono da escludere dal calcolo della tredicesima agevolazioni ulteriori, quali il bonus di 80 euro e le detrazioni per il lavoro dipendente o per eventuali familiari a carico. Invece, gli avanzamenti di livello, gli scatti di anzianità e i premi individuali integrano l’importo finale.

Tredicesima in Cassa integrazione
Nel caso di tredicesima in Cassa Integrazione Guadagni (CIG), possono presentarsi due situazioni distinte: CIG a zero ore oppure CIG con riduzione dell’orario di lavoro. Nel primo caso il calcolo della tredicesima segue la regola generale di maturazione dei ratei. Per cui se la sospensione dal lavoro a zero ore è stata superiore ai 15 giorni il rateo di mensilità aggiuntiva non matura, se è inferiore ai 15 giorni il rateo matura interamente (In cassa d’integrazione il lavoratore percepisce un’indennità pari all’80% della retribuzione, anche la tredicesima è calcolata su questa base). Nel secondo caso, la situazione è più articolata. In breve, con l’orario ridotto si maturano due quote di tredicesima: la prima corrisponde alle ore effettivamente prestate o comunque riferite a eventuali assenze tutelate; la seconda si riferisce alle ore non lavorate per effetto della riduzione d’orario a causa dalla cassa integrazione e beneficerà della parziale integrazione salariale.