Nuovo obbligo di comunicazione infortuni sul lavoro
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Nuovo obbligo di comunicazione infortuni sul lavoro

22 dicembre 2017 | 15:5


Appena ricevuta la comunicazione dal lavoratore, il datore di lavoro ha 48 ore di tempo per inviare la comunicazione dell’infortunio all’Inail


REGGIO EMILIA – Dal 12 ottobre 2017 è diventato obbligatorio comunicare all’ Inail anche gli  infortuni di un solo giorno  (escluso il giorno in cui l’evento si verifica). La nuova comunicazione, denominata “Comunicazione d’infortunio ai fini statistico – informativi”, ha carattere informativo e si differenzia da quella ai fini assicurativi prevista per gli infortuni oltre i tre giorni (soglia minima di intervento dell’Istituto). Il nuovo obbligo si somma alla denuncia ai fini assicurativi e la sola comunicazione non assolve l’obbligo di denuncia.

Qualora la prognosi si prolunghi, infatti, il datore di lavoro dovrà integrare la comunicazione. Diverso è il caso della denuncia, con la quale viene contemporaneamente assolto anche l’obbligo di comunicazione ai fini statistico – informativi. Quale la procedura? Il lavoratore infortunato deve ottenere la certificazione medica e comunicare il numero identificativo del certificato, la data di rilascio e i giorni di prognosi al datore di lavoro. Appena ricevuta la comunicazione dal lavoratore, il datore di lavoro ha 48 ore di tempo per inviare la comunicazione dell’infortunio all’Inail.

La segnalazione può essere effettuata solo in modalità telematica tramite i servizi messi a disposizione dall’Istituto (salvo che per alcune categorie di lavoratori per i quali il servizio di trasmissione telematica non è attivo). Lo stesso medico è tenuto a inviare, sempre per modalità telematica, il certificato all’Inail. Restano invariate le regole in merito all’erogazione dell’indennità Inail. Quali le sanzioni per il datore di lavoro? L’impianto sanzionatorio per la mancata o ritardata comunicazione degli infortuni è di carattere amministrativo e si contraddistingue per tipologia di violazione.

Per gli infortuni da uno a tre giorni, la mancata comunicazione entro i termini previsti comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da 548,00 e 1972,80 euro. Per gli infortuni caratterizzati da assenze superiori ai tre giorni la sanzione varia da un minimo di 1096,00 a 4.932,00 euro. E per il lavoratore? La mancata o ritardata comunicazione fa decadere il diritto al risarcimento da parte dell’Inail. Con l’introduzione della comunicazione anche degli infortuni con prognosi di breve durata, il governo si pone come obiettivo quello di offrire un sistema dinamico e integrato di informazioni sull’andamento degli infortuni, per permettere di programmare, pianificare e valutare l’efficacia dell’attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali nonché per indirizzare le attività di vigilanza. Si tratta di una delle novità introdotte dal  DLgs. 183/2016  pubblicato per definire i parametri tecnici per il funzionamento del  Sinp.

Il Sinp, ovvero il Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, nasce con lo scopo di fornire indicazioni utili a orientare, pianificare e valutare l’efficacia delle attività relative alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. Il tavolo tecnico per lo sviluppo e il coordinamento del Sinp è formato dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dal Ministero dell’interno, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dall’ INAIL, dall’ IPSEMA e dall’ISPESL.

La procedura