L’avvocato Davide Malagoli ci spiega il “Sistema di responsabilità amministrativa dell’ente”
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L’avvocato Davide Malagoli ci spiega il “Sistema di responsabilità amministrativa dell’ente”

19 novembre 2019 | 15:28


Il legale Davide Malagoli (dello studio Mutinalex): “Alla commissione del reato, la responsabilità dell’ente o società è autonoma e va ad aggiungersi a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto. Per tutelare l’azienda occorre attuare un modello di organizzazione e gestione dell’impresa”


REGGIO EMILIA – Sapere è il primo passo per tutelarsi. Proprio per questo la redazione di Tg Imprese ha deciso di coinvolgere l’avvocato Davide Malagoli, l’avvocato ci aiuterà a capire le nuove norme, a comprenderne il fulcro aiutandoci così a meglio adattarci alle situazioni di tutti i giorni. L’avvocato Davide Malagoli (dello studio Mutinalex), in questa prima finestra sul mondo del diritto e della giustizia, ci ha spiegato in maniera esaustiva la legge 231/2001. Una legge che l’imprenditore modenese deve conoscere e capire alla perfezione.

Il Decreto Legislativo 231/2001 ha introdotto in Italia il Sistema di Responsabilità Amministrativa dell’Ente, ora le società rischiano quanto la persona fisica che commette il reato. In parole semplici, in cosa consiste?
Con il decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 è stata introdotta nel nostro ordinamento una forma di responsabilità “penale” direttamente imputabile agli enti collettivi (società, associazioni, ma anche enti privi di personalità giuridica). Tale normativa si è resa necessaria per l’esigenza di adempiere agli obblighi internazionali derivanti in particolare dalla Convenzione OCSE stipulata a Parigi il 17 dicembre 1997 e dal Secondo Protocollo sulla protezione degli interessi finanziari delle Comunità Europee del 27 giugno 1997; oltre che per la necessità di fronteggiare efficacemente la c.d. criminalità d’impresa. Secondo il sistema introdotto dal decreto 231/2001, l’ente (la società) risponde per i reati commessi, nel suo interesse e a suo vantaggio, da soggetti che operano al suo interno, in posizione apicale (rappresentanti, amministratori, direttori dell’ente o anche persone che esercitano di fatto la gestione e il controllo dello stesso), oppure da dipendenti (persone sottoposte alla direzione o vigilanza dei soggetti sopra indicati).

Quali sono i reati dove l’impresa può essere chiamata a rispondere?
La responsabilità in capo agli enti scatta solo se i soggetti sopra richiamati (amministratori, direttori, rappresentanti e/o dipendenti) commettono uno dei reati tassativamente indicati dalla legge. Inizialmente, l’elenco dei reati era piuttosto esiguo, limitandosi a ricomprendere quelli contro la Pubblica Amministrazione ed altre poche fattispecie, successivamente, dall’entrata in vigore della nuova disciplina sino ad oggi, l’elenco è andato progressivamente ampliandosi, fino ad includere anche reati colposi in materia di sicurezza sul lavoro e reati ambientali nonché reati transnazionali e finanziari in generale. L’alveo dei reati finanziari è stato recentemente aggiornato ed ampliato con il D.L. 26 ottobre 2019 che ha introdotto una pena specifica (fino a 500 quote) per la commissione dei reati previsti dall’art. 2 del decreto legislativo 10 marzo 2000 n. 74.

Alla commissione del reato, la responsabilità dell’ente o società è autonoma e va ad aggiungersi a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto.

Nel caso di riconoscimento della responsabilità in capo all’ente, le sanzioni applicabili con la sentenza di condanna sono:

sanzioni pecuniarie: vengono applicate per quote, in numero non inferiore a 100 né superiore a 1000 (il valore di una quota va da un minimo di 258,00 ad un massimo di 1.549,00 euro).

sanzioni interdittive:

  • interdizione dall’esercizio dell’attività;
  • divieto di pubblicizzare beni e servizi;
  • esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;
  • divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere la prestazione di un pubblico servizio;
  • sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito).
  • confisca del prezzo o del profitto del reato
    pubblicazione della sentenza di condanna

Si specifica che, al ricorrere di determinati presupposti (ovvero la presenza di gravi indizi di reato ed il pericolo di reiterazione del reato), le sanzioni interdittive sono applicabili anche come misure cautelari, cioè prima dell’accertamento definitivo della responsabilità della società, a fini preventivi.

Si segnala, altresì, che, in luogo della sanzione interdittiva astrattamente applicabile, può essere disposto il commissariamento dell’ente, ove ricorrano esigenze di ordine pubblico ed occupazionali suscettibili di essere pregiudicate dall’interruzione dell’attività aziendale.

La responsabilità degli enti viene accertata nell’ambito di un vero e proprio processo penale: infatti la competenza viene incardinata in capo al medesimo giudice competente per il reato presupposto, ossia per il reato commesso dal soggetto operante all’interno della società.

Cosa deve fare la società per farsi esonerare dalla responsabilità amministrativa?
Nell’ambito del sistema sopra brevemente descritto, assumono un ruolo fondamentale i modelli di organizzazione e gestione previsti dall’art. 6 del decreto 231/2001. Infatti, l’adozione e l’efficace attuazione di un modello organizzativo, in grado di prevenire reati elencati dalla norma, consente alla società di andare esente dalla responsabilità.

In sostanza, qualora all’interno della società venga commesso uno dei reati previsti dal decreto, del reato risponderà solo la persona fisica e non anche l’ente, qualora quest’ultimo fosse dotato e avesse efficacemente attuato, prima della commissione del reato, un modello di organizzazione e gestione e questo sia ritenuto idoneo dal giudice a prevenire il reato verificatosi.

Per quanto riguarda le piccole e medie imprese, vista la sua esperienza, può farci un esempio concreto? Quando un imprenditore può correre questo rischio? Come fare a vigilare in maniera capillare su tutti i dipendenti e su tutti i collaboratori?
Concretamente ogni giorno un imprenditore può incorrere nel rischio di vedersi imputato in un processo ai sensi della 231/2001, come già specificato è sufficiente che il fatto venga commesso astrattamente a vantaggio dell’ente.

A titolo esemplificativo può accadere qualora la società non abbia attuato determinati protocolli di controllo periodico sulle attività definite sensibili. Prendiamo ad esempio un’officina meccanica, la semplice operazione di movimentazione dei carichi deve essere “disciplinata” e regolamentata. Qualora un soggetto si faccia male (con una prognosi di “lesione grave”) per una errata movimentazione e la società non sia in grado di dimostrare che ha adottato tutte le procedure di prevenzione (a titolo esemplificativo: formazione del dipendente sulla movimentazione, utilizzo di determinati strumenti come carro ponte, transpallet muletto ecc.), allora potrebbe incorrere in un sanzione ai sensi della 231/2001. Altro esempio banale, il mancato periodico controllo di un depuratore che improvvisamente scarica sostanze definite pericolose direttamente in fogna ecc.

Per prevenire tali fatti occorre adottare un modello organizzativo, che per essere giudicato idoneo, deve contenere:

  • la mappatura dei rischi e delle attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
  • specifici protocolli e procedure che regolamentino l’attuazione delle decisioni aziendali;
  • obblighi di informazione e formazione in relazione al contenuto del modello;
    un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto del modello.

Inoltre, occorre affidare il compito di vigilare sul funzionamento ed efficace attuazione del modello ad un Organismo di Vigilanza, da nominare contestualmente all’adozione del modello stesso. Tale Organismo dovrà essere dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

Per saperne di più come possiamo fare per contattarla?
Lo Studio Legale ha la propria sede a Modena in Via Taglio 22 ed un’altra sede secondaria a Vignola. Per ulteriori informazioni in merito si può consultare il sito internet www.mutinalex.it oppure inviare una mail davide.malagoli@mutinalex.it.

Articolo a cura di tgimprese.com