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Cavriago, fuochi d’artificio vietati: Pyroitaly vince al Tar

28 marzo 2024 | 18:30
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Cavriago, fuochi d’artificio vietati: Pyroitaly vince al Tar

L’azienda aveva impugnato un’ordinanza del sindaco del 22 luglio scorso sostenendo che incideva negativamente sulla sua attività

CAVRIAGO (Reggio Emilia) – Il sindaco vieta i fuochi d’artificio e l’azienda che li produce, Pyroitaly, con sede nel territorio del Comune, fa ricorso al Tar e vince. E’ successo a Cavriago, in provincia di Reggio Emilia, come documentato da una sentenza dei giudici amministrativi di Parma emessa lo scorso 20 marzo.

Oggetto del contendere, si legge nell’atto, era l’ordinanza emessa dal primo cittadino Francesca Bedogni il 22 luglio del 2023, che disponeva il divieto di accensione e lancio di fuochi di artificio e di altri giochi pirotecnici su tutto il territorio comunale.

La ricorrente, un’azienda operatrice del settore, ha contestato che il provvedimento avesse inciso in modo negativo sulla sua attività economica e ha sostenuto che la delibera del Comune fosse viziata da “eccesso di potere per assenza dei presupposti, difetto di istruttoria, sproporzione ed inadeguatezza”.

Il Comune di Cavriago, con la memoria depositata in giudizio il 22 settembre 2023, ha replicato che l’ordinanza non proibiva la vendita, ma solamente l’accensione e il lancio di fuochi d’artificio in alcuni luoghi in assenza di licenza e che, pertanto, “non sarebbe stata raggiunta alcuna prova del danno alla attività commerciale”.

Di diverso avviso i giudici del Tar che il 12 ottobre dell’anno scorso, accogliendo l’istanza cautelare di sospensione della deibera, hanno affermato che “nell’ordinanza impugnata non sono stati evidenziati i necessari presupposti della contingibilità ed urgenza” e evidenziato la sussistenza di un danno all’azienda ricorrente derivante dalla “vendita direttamente incisa e limitata” dei suoi prodotti.

Il 2 novembre scorso, infine, il Comune di Cavriago ha annullato d’ufficio la delibera impugnata e il tribunale ha dichiarato cessata la materia del contenzioso, condannando però l’amministrazione a pagare le spese di lite (2.000 euro).