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Iren al Tar contro le misure antitrust: sentenza a febbraio

14 dicembre 2022 | 15:00
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Iren al Tar contro le misure antitrust: sentenza a febbraio

La multiutility aveva già perso una causa contro Arera sui rilievi mossi per le tariffe gas

REGGIO EMILIA – E’ fissata per il 22 febbraio l’udienza al Tar del Lazio in cui si discuterà nel merito del ricorso presentato da Iren contro i provvedimenti cautelari emessi dall’Antitrust lo scorso 28 ottobre. Misure che l’Autority ha emesso per presunte violazioni da parte della multiutility (ma anche di altre società del settore) dei dettami del decreto “Aiuti bis”, varato ad agosto dal precedente Governo, che vietava alle aziende di modificare unilateralmente i prezzi di fornitura di gas ed energia elettrica fino al 30 aprile 2023.

Non è tuttavia la prima volta che le politiche tariffarie di Iren diventano oggetto di contenziosi legali. Lo scorso 25 ottobre, infatti, il Consiglio di Stato ha respinto la richiesta della società emiliana di ribaltare una sentenza – che l’aveva vista soccombente – emessa il 7 marzo scorso dal Tar della Lombardia. La controparte era in quel caso l’Arera (Autorità di regolazione per energia reti e ambiente) che, con una serie di provvedimenti, ha imposto a partire dal 2014 a Iren la “rideterminazione delle tariffe di riferimento per i servizi di distribuzione e misura del gas” per gli anni 2009-2013 e dal 2015-2021. Ireti spa (già Iren Emilia che aveva ereditato il servizio di distribuzione del gas dalla vecchia Enia) li ha impugnati tutti, con un ricorso nel 2015 e sette “motivi aggiunti” presentati successivamente.

Tra gli altri argomenti a sostegno delle proprie ragioni, l’azienda aveva invocato i “principi di copertura dei costi (cosiddetti “full cost recovery”) e di mantenimento dell’equilibrio della gestione” e “la disparità di trattamento rispetto al riconoscimento tariffario dei contributi privati inseriti nel conto economico”. Il Tar lombardo aveva dato ragione ad Arera, respingendo sia i ricorsi che i motivi aggiunti, e confermando la legittimità delle azioni dell’Autorità “non scalfite dalle argomentazioni di parte ricorrente”. Il 7 giugno scorso Iren ha impugnato la sentenza sostenendone “l’erroneità” e, di nuovo, “l’illegittimità dei provvedimenti impugnati con il ricorso di primo grado. La seconda sezione del Consiglio di Stato ha però stabilito che “il ricorso è infondato e deve essere respinto”. Sussistono però “giusti motivi, stante l’assoluta peculiarità della vicenda, per compensare le spese del presente grado di giudizio”.