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L’associazione del bridge perde la partita al Tar

24 ottobre 2022 | 17:50
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L’associazione del bridge perde la partita al Tar

Respinto anche in appello il ricorso su mancata vittoria “a tavolino”

REGGIO EMILIA – Tavolo verde e carte bollate. La mancata assegnazione di una vittoria ha portato l’associazione del bridge di Reggio Emilia a rivolgersi al Tar che però, anche in sede di appello al Consiglio di Stato, ha respinto le sue istanze. Il torneo contestato è quello nazionale del 2020 quando, in piena pandemia, la squadra reggiana avrebbe dovuto affrontare quella di Torino, che non si presentò all’appuntamento.

La Federazione nazionale del bridge, pertanto, decise di aggiudicare la gara “a tavolino” agli emiliani. Da qui l’articolata vicenda che ha visto dapprima l’associazione del bridge piemontese eccepire, davanti al Collegio di Garanzia del Coni, di non aver potuto partecipare alla competizione a causa del Covid. La decisione del Coni di accogliere il ricorso della squadra di Torino fu però impugnata da quella di Reggio davanti al Tar del Lazio.

Il giudice, nella sentenza, respinse il ricorso dei reggiani “declinando, in ogni caso, la giurisdizione del giudice statale”. Proprio “l’erronea declinazione della giurisdizione” ha tuttavia reso appellabile il verdetto di primo grado che i reggiani hanno nuovamente sottoposto – contro il Coni – al Consiglio di Stato. La vicenda si è conclusa lo scorso 6 ottobre.

Il parere del Consiglio di Stato (visionato dalla ‘Dire’), confermando la tesi del Tar, ha ribadito che “la cosiddetta vittoria a tavolino è, in termini oggettivi, una procedura in cui si fa governo- seppure non sul campo- di regole che rimangono regole ‘del gioco’, cioè tecniche e sportive, perché comunque relative al campo”. E “non già di regole espressive di discrezionalità amministrativa”.

Insomma “l’interesse che sta di fronte ad esse è, per l’ordinamento generale, un interesse mero, e non tale da consentire di evocare l’intervento della giurisdizione amministrativa”. In ultima analisi, quindi, “la decisione se ad una squadra sia da assegnare la vittoria a tavolino, rientra nella competenza degli organi dell’ordinamento sportivo”. Almeno un punto i bridgisti appellanti lo hanno però segnato: le spese di lite sono state compensate tra le parti (fonte Dire).