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Energia, dall’Ue ok al regime italiano da 700 milioni di euro a sostegno delle imprese

28 settembre 2022 | 17:56
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Energia, dall’Ue ok al regime italiano da 700 milioni di euro a sostegno delle imprese

La misura sarà accessibile alle piccole e medie imprese e a quelle con meno di 1.500 dipendenti

ROMA – La Commissione europea ha approvato il regime italiano da 700 milioni di euro a sostegno delle imprese nel contesto della guerra della Russia contro l’Ucraina. La misura sarà accessibile alle piccole e medie imprese (PMI) e a quelle con meno di 1.500 dipendenti (imprese a media capitalizzazione) attive in tutti i settori colpiti dall’attuale crisi geopolitica e dalle sanzioni e controsanzioni adottate in tale contesto. Sono tuttavia escluse le imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, della pesca, dell’acquacoltura, del settore bancario e finanziario, nonché le società commerciali e di intermediazione commerciale. La misura è analoga ad altri regimi italiani a sostegno dei settori agricolo, forestale, della pesca e dell’acquacoltura, come quello approvato dalla Commissione il 18 maggio 2022.

LIQUIDITÀ SUFFICIENTE PER LE IMPRESE ITALIANE

“Con questi 700 milioni di euro, l’Italia garantirà che le imprese colpite dall’attuale crisi geopolitica e dalle relative sanzioni dispongano di liquidità sufficiente, consentendo loro di proseguire la loro attività economica in questo difficile contesto- dice Margrethe Vestager, vicepresidente esecutiva della Commissione Ue responsabile della politica di concorrenza- Continuiamo a restare al fianco dell’Ucraina e del suo popolo. Allo stesso tempo proseguiamo la stretta collaborazione con gli Stati membri per garantire che le misure nazionali di sostegno possano essere attuate in modo tempestivo, coordinato ed efficace, tutelando nel contempo la parità di condizioni nel mercato unico”. I beneficiari ammissibili avranno diritto a ricevere aiuti di importo limitato sotto forma di sovvenzioni dirette. Il regime sarà accessibile alle imprese con un fatturato estero medio complessivo, negli anni 2019, 2020 e 2021, pari ad almeno il 10% del fatturato medio totale degli stessi anni. Per essere ammissibili, le società devono inoltre rifornirsi per determinate parti dell’insieme delle loro forniture dall’Ucraina, dalla Russia o dalla Bielorussia e prevedere, per l’esercizio finanziario 2022, un aumento del costo unitario medio delle forniture o una riduzione dei quantitativi di forniture provenienti dagli stessi paesi di almeno il 20% rispetto alla media registrata nel 2019, 2020 e 2021.

IL QUADRO TEMPORANEO DI CRISI

Il regime è stato approvato nell’ambito del quadro temporaneo di crisi per gli aiuti di Stato, adottato dalla Commissione il 23 marzo 2022 e modificato il 20 luglio 2022, che si fonda sull’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), che riconosce che l’economia dell’UE sta subendo gravi perturbazioni. La Commissione europea ha constatato che il regime italiano è in linea con le condizioni stabilite nel quadro temporaneo di crisi. In particolare, gli aiuti non supereranno 500mila euro per impresa e saranno concessi entro il 31 dicembre 2022. La Commissione ha concluso che il regime italiano è necessario, adeguato e proporzionato per porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro.

Il quadro temporaneo di crisi, adottato il 23 marzo 2022, consente agli Stati membri di avvalersi della flessibilità prevista dalle norme sugli aiuti di Stato per sostenere l’economia nel contesto della guerra della Russia contro l’Ucraina. Il quadro temporaneo di crisi è stato modificato il 20 luglio 2022 per integrare il pacchetto di preparazione all’inverno, in linea con gli obiettivi del piano REPowerEU eprevede che gli Stati membri possano concedere i seguenti tipi di aiuti: aiuti di importo limitato, in qualsiasi forma, destinati alle imprese colpite dall’attuale crisi o dalle sanzioni e controsanzioni adottate in tale contesto, fino ai nuovi massimali, aumentati a 62mila e a 75mila euro, rispettivamente, per i settori dell’agricoltura e della pesca e acquacoltura e a 500mila euro per tutti gli altri settori; sostegno alla liquidità sotto forma di garanzie statali e prestiti agevolati; aiuti destinati a compensare i prezzi elevati dell’energia che possono essere concessi in qualsiasi forma e compenseranno parzialmente le imprese, in particolare gli utenti a forte consumo di energia, a fronte dei costi aggiuntivi dovuti agli aumenti eccezionali dei prezzi del gas e dell’energia elettrica.

Gli aiuti complessivi per beneficiario non possono superare il 30% dei costi ammissibili e, al fine di incentivare il risparmio energetico, non dovrebbero riguardare più del 70% del suo consumo di gas e di energia elettrica registrato nello stesso periodo dell’anno precedente, fino a un massimo di 2 milioni di euro in qualsiasi momento. Se l’impresa subisce perdite di esercizio, possono essere necessari ulteriori aiuti per garantire il proseguimento di un’attività economica. Pertanto, per gli utenti a forte consumo di energia, le intensità di aiuto sono più elevate e gli Stati membri possono concedere aiuti superiori a tali massimali, fino a 25 milioni di euro, e, per le imprese che operano in settori e sottosettori particolarmente colpiti, fino a 50 milioni di euro.

GLI INVESTIMENTI NELLE ENERGIE RINNOVABILI

Per accelerarne la diffusione, gli Stati membri possono istituire regimi di investimenti nelle energie rinnovabili, tra cui l’idrogeno rinnovabile, il biogas e il biometano, lo stoccaggio e il calore rinnovabile, anche mediante pompe di calore, con procedure di gara semplificate che possono essere attuate rapidamente, prevedendo nel contempo garanzie sufficienti per tutelare la parità delle condizioni.
In particolare, gli Stati membri possono elaborare regimi relativi a tecnologie specifiche, che richiedono un sostegno alla luce delle specificità dei mix energetici nazionali; e misure che agevolano la decarbonizzazione dei processi industriali. Per accelerare ulteriormente la diversificazione dell’approvvigionamento energetico, gli Stati membri possono ridurre gradualmente l’utilizzo di combustibili fossili, in particolare attraverso l’elettrificazione, l’efficienza energetica e lo spostamento verso l’utilizzo di idrogeno rinnovabile e idrogeno elettrolitico che soddisfa determinati requisiti.

Gli Stati membri possono istituire nuovi regimi basati su gare d’appalto o sostenere direttamente i progetti, senza gare d’appalto, con determinati limiti alla quota di sostegno pubblico per investimento. Sarebbero previsti bonus supplementari specifici per le piccole e medie imprese e per soluzioni particolarmente efficienti sotto il profilo energetico. Il quadro temporaneo di crisi indica inoltre in che modo i seguenti tipi di aiuti possono essere approvati caso per caso, a determinate condizioni: sostegno alle imprese interessate dalla riduzione obbligatoria o volontaria dell’uso di gas, sostegno al riempimento degli impianti di stoccaggio del gas, sostegno transitorio e limitato nel tempo per il passaggio all’utilizzo di combustibili fossili più inquinanti, a condizione che si attuino misure di efficienza energetica e si evitino gli effetti di lock-in e sostegno alla fornitura di assicurazioni o riassicurazioni alle imprese che trasportano merci da e verso l’Ucraina (fonte Dire).