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Maneggio Brescia, il Consiglio di Stato: “Non fu lottizzazione abusiva”

20 maggio 2022 | 15:13
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Maneggio Brescia, il Consiglio di Stato: “Non fu lottizzazione abusiva”

Ribaltata la sentenza del Tar: accolto uno dei vari ricorsi presentati dai fratelli Brescia contro l’azione del Comune

REGGIO EMILIA – Era un bene simbolo del radicamento della ‘ndrangheta a Reggio Emilia che il Comune, dopo una battaglia legale durata 10 anni, è riuscito ad ottenere mettendolo poi all’asta. Ora però una sentenza del Consiglio di Stato che in parte dà torto all’amministrazione potrebbe rimescolare le carte in tavola. La vicenda è quella del maneggio “New West Ranch” realizzato nella frazione cittadina di Cella dalla società Brecongen dei fratelli Pasquale, Luigi e Francesco Brescia, il primo dei quali condannato a 13 anni per associazione mafiosa nel processo Aemilia e a 6 mesi per una lettera di minacce mafiose al sindaco Luca Vecchi.

L’immobile era in origine utilizzato come deposito di materiale edile e dal 2012 trasformato appunto in maneggio con, tra l’altro, 10 strutture prefabbricate (sei in legno e quattro in ferro) e due piste per l’allenamento dei cavalli. I manufatti, ritenuti abusivi dal Comune fin dal 1998, sono stati alla fine demoliti a luglio del 2019 e il terreno su cui erano collocati acquisito al patrimonio dell’ente. Mercoledì scorso però, uno dei vari ricorsi presentati dai fratelli Brescia contro l’azione del Comune, che il Tar di Parma aveva dichiarato inammissibile nel 2016, è stato invece accolto dalla sesta sezione del Consiglio di Stato che ha così ribaltato la sentenza di primo grado.

L’atto impugnato dai Brescia è nello specifico un’ordinanza del Comune del luglio del 2012 in cui veniva contestato l’illecito di “lottizzazione abusiva” e se ne imponeva la cessazione, prevedendo inoltre dopo tre mesi “l’acquisizione al patrimonio comunale nonché la demolizione a cura del Comune medesimo” delle opere non autorizzate.
Secondo il Consiglio di Stato, tuttavia, l’azione amministrativa è stata viziata da “un evidente difetto di istruttoria e di motivazione”.

In primo luogo i giudici evidenziano infatti che “la cronologia delle attività dall’amministrazione, titolare di un potere di vigilanza generale sull’assetto del territorio, dimostra una discontinuità nel suo esercizio”. Le prime contestazioni risalgono infatti al 1998 e nel 2000 i Brescia avevano chiesto due proroghe del termine previsto per la liberazione del terreno ed il trasferimento di tutto il materiale presso una nuova sede, che il Comune aveva accordato. A marzo 2003 veniva eseguito un nuovo sopralluogo cui segue, si legge nella sentenza, “un periodo di ‘stallo’ senza alcuna iniziativa da parte dell’ente locale”. Si passa quindi ad un nuovo sopralluogo avvenuto nove anni dopo, a gennaio del 2012, “che ha portato a rilevare la situazione caratterizzata da una differente utilizzazione del terreno (realizzazione box cavalli e piste per cavalli)” e qualificata dal Comune come “lottizzazione abusiva”.

In sostanza, dice il verdetto, “il procedimento iniziato nel 1998 per l’utilizzazione come deposito di materiali edili – cui non si è data esecuzione – viene poi riattivato con il provvedimento gravato sotto l’egida della lottizzazione abusiva, nel 2012”. Inoltre la demolizione “è intervenuta nel luglio 2019 e quindi oltre venti anni dalla prima contestazione dell’abuso, agosto 1998, ponendo nel nulla quella tempestività della sanzione che la legge delinea con una precisa scansione temporale”.

In punta di diritto viene poi spiegato che dagli atti “emerge inoltre una carente istruttoria circa una verifica di quegli elementi sintomatici che siano idonei ad attestare l’esistenza di una lottizzazione abusiva, intesa come illecito urbanistico e non solo edilizio”. Infine, si ravvisa un errore degli accertatori comunali relativo al fatto che “le opere relative al maneggio sono erroneamente indicate come risultanti dal sopralluogo del 2003 e non in quello del 2012”. I giudici quindi accolgono l’appello e, “in riforma della sentenza impugnata, accolgono il ricorso di primo grado ed annullano il provvedimento con esso impugnato”. Le spese sono compensate tra le parti (fonte Dire).