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Migranti, il prefetto vince al Tar su revoca accoglienza

13 gennaio 2022 | 17:15
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Migranti, il prefetto vince al Tar su revoca accoglienza

Respinto il ricorso di un cittadino straniero con un reddito oltre 5mila e 900 euro. L’avvocato difensore: “La partita è ancora tutta da giocare”

REGGIO EMILIA – Con una sentenza emessa ieri la prima sezione del Tar di Parma dà ragione alla Prefettura di Reggio Emilia sul tema delle revoche dell’accoglienza ai migranti che hanno raggiunto un reddito lordo annuo superiore a 5.983,64. E che dunque dallo scorso agosto – in applicazione delle norme in vigore – sono chiamati a dover lasciare i Centri di accoglienza straordinaria (Cas) e potrebbero dover restituire allo Stato somme tra i 20 e i 40.000 euro a relative alle spese sostenute per la loro accoglienza e mantenimento in questi anni.

Il ricorso presentato da un cittadino straniero per sospendere il provvedimento, che gli è stato notificato il 26 settembre scorso, è stato infatti respinto dai giudici amministrativi. La motivazione, si legge nell’ordinanza, è che “il ricorso, ad un sommario esame proprio della sede cautelare, non appare assistito dai prescritti requisiti per la concessione della richiesta misura cautelare” poiché, “dagli elementi di valutazione acquisiti in corso di causa, non emergono profili che inducono ad una ragionevole previsione sull’esito favorevole del ricorso”.

Insomma, non va stoppata la revoca, perchè le ragioni del ricorso in dibattimento non reggerebbero. Questo “anche in considerazione dell’ampia motivazione del provvedimento in ordine al superamento della soglia di reddito stabilita per l’accoglienza nei centri”. Le spese legali sono quantificate in 500 euro a carico del migrante. Nel 2021 il prefetto di Reggio Iolanda Rolli ha spiccato 349 provvedimenti di revoca dell’accoglienza. Quelle per lo specifico motivo del superamento della soglia di reddito sono 115, mentre altre 222 sono legate all’allontanamento volontario dei beneficiari, quattro a violazioni del regolamento dei centri di accoglienza e tre alla commissione di reati gravi.

La precisazione dell’avvocato: “La partita è ancora tutta da giocare”
Ci ha scritto l’avvocato Antonella Corrente, difensore del richiedente protezione la cui vicenda è stata decisa dal Tar nell’udienza del 12 gennaio che ritiene opportuno effettuare alcune precisazioni.

Mi preme far rilevare che la notizia,  per come è stata riportata, crea nel lettore la convinzione errata che la questione della revoca delle misure di accoglienza sia stata definitivamente risolta in senso favorevole alle tesi sostenute dalla Prefettura. Ma così non è assolutamente. All’udienza del 12 gennaio, infatti, si è discusso, solo ed esclusivamente, dell’istanza cautelare avanzata dal ricorrente al fine di ottenere la sospensione dell’efficacia del provvedimento di revoca delle misure di accoglienza. Quando si parla di fase cautelare si fa riferimento ad un giudizio di natura semplicemente provvisoria che può essere totalmente ribaltato nella successiva fase processuale in cui si discute del merito. Il tema della revoca delle misure di accoglienza e delle ingiunzioni fiscali è particolarmente complesso in quanto pone in discussioni numerose questioni di carattere giuridico il cui vaglio esige un esame molto approfondito del merito che, ad oggi, non è ancora stato effettuato. L’affermazione, contenuta nell’articolo, secondo la quale le revoche non vanno stoppate perché “le ragioni del ricorso in dibattimento non reggerebbero”, è pertanto del tutto fuorviante. La decisione presa all’udienza del 12 gennaio è semplicemente relativa a questioni preliminari di natura cautelare. La partita quindi è ancora tutta da giocare.