Covid, giudice reggiano: “Illegittimi i Dpcm del governo anti pandemia”

11 marzo 2021 | 18:12
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Covid, giudice reggiano: “Illegittimi i Dpcm del governo anti pandemia”

Secondo il gup De Luca “violano la Costituzione”. Assolta una coppia di trasgressori

REGGIO EMILIA – A partire da quello dell’8 marzo 2020, tutti i Dpcm del Governo per contenere la pandemia e le limitazioni agli spostamenti in essi contenuti sono “illegittimi per violazione della legge Costituzionale”. Lo afferma Dario De Luca, Gup del tribunale di Reggio Emilia, nelle motivazioni di una sentenza depositate il 27 gennaio e visionate dalla ‘Dire’.

Il caso esaminato risale invece al 13 marzo dell’anno scorso quando, nel pieno della prima ondata del Covid, una coppia della provincia di Reggio sorpresa fuori casa dai carabinieri fornisce ai militari un’autocertificazione non veritiera. La donna aveva riferito di essersi dovuta recare in ospedale a Correggio per delle analisi e che l’uomo l’aveva accompagnata. Una verifica dell’Arma aveva pero’ appurato che non c’era stato alcun accesso alla struttura sanitaria e per i due era scattata la denuncia.

Il giudice De Luca li ha assolti entrambi dichiarando “il non luogo a procedere perche’ il fatto non costituisce reato”. Nella motivazione, scritta in punta di diritto, si sottolinea in premessa che il Dpcm “stabilendo un divieto generale e assoluto di spostamento al di fuori della propria abitazione, con limitate e specifiche eccezioni, configura un vero e proprio obbligo di permanenza domiciliare”.

Tuttavia, prosegue la sentenza, “nel nostro ordinamento giuridico, l’obbligo di permanenza domiciliare consiste in una sanzione penale restrittiva della liberta’ personale che viene irrogata dal giudice penale per alcuni reati all’esito del giudizio (o in via cautelare, in una misura di custodia cautelare disposta dal giudice, nella ricorrenza di rigidi presupposti di legge) e in ogni caso nel rispetto del diritto di difesa”.

Inoltre, “sicuramente nella giurisprudenza e’ indiscusso che l’obbligo di permanenza domiciliare costituisca una misura restrittiva della liberta’ personale”. Ed e’ a questo punto che il giudice reggiano chiama in causa l’articolo 13 della Costituzione, secondo cui le misure restrittive della liberta’ personale possono essere adottate solo su “atto motivato dall’autorita’ giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge”.

Da questo principio il Gup desume due corollari. Il primo “e’ che un Dpcm non puo’ disporre alcuna limitazione della liberta’ personale, trattandosi di fonte meramente regolamentare di rango secondario e non gia’ di un atto normativo avente forza di legge”.

Il secondo corollario e’ invece quello secondo il quale “neppure una legge (o un atto normativo avente forza di legge, qual e’ il decreto-legge) potrebbe prevedere in via generale e astratta, nel nostro ordinamento, l’obbligo della permanenza domiciliare disposto nei confronti di una pluralita’ indeterminata di cittadini, posto che l’articolo 13 della Costituzione postula una doppia riserva, di legge e di giurisdizione, implicando necessariamente un provvedimento individuale, diretto dunque nei confronti di uno specifico soggetto”.

In terzo luogo, “poiche’ trattasi di un Dpcm, cioe’ di un atto amministrativo, il giudice ordinario non deve rimettere la questione di’ legittimita’ costituzionale alla Corte costituzionale, ma deve procedere, direttamente, alla disapplicazione dell’atto amministrativo illegittimo”.

Infine, motiva ancora la sentenza, “non puo’ neppure condividersi l’estremo tentativo dei sostenitori, ad ogni costo, della conformita’ a Costituzione dell’obbligo di permanenza domiciliare sulla base della considerazione che il Dpcm sarebbe conforme a Costituzione, in quanto prevederebbe delle legittime limitazioni della liberta’ di circolazione secondo l’articolo 16 della Costituzione e non della liberta’ personale”.

Infatti, “come ha chiarito la Corte Costituzionale la liberta’ di circolazione riguarda i limiti di accesso a determinati luoghi il cui accesso puo’ essere precluso, perche’ ad esempio pericolosi, ma giammai puo’ comportare un obbligo di permanenza domiciliare”. Quando invece “il divieto di spostamento non riguarda i luoghi, ma le persone, allora la limitazione si configura come vera e propria limitazione della liberta’ personale”.

In conclusione, sentenzia De Luca, “deve affermarsi la illegittimita’ del Dpcm indicato per violazione dell’articolo 13 della Costituzione con conseguente dovere del Giudice ordinario di disapplicare tale Dpcm”. I due imputati sono quindi stati assolti con formula piena perche’ “costretti a sottoscrivere un’autocertificazione incompatibile con lo stato di diritto del nostro Paese e dunque illegittima” (Fonte Dire).