Scuola, il Tar boccia l’ordinanza della Regione Emilia-Romagna

15 gennaio 2021 | 15:37
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Scuola, il Tar boccia l’ordinanza della Regione Emilia-Romagna

I giudici amministrativi la considerano “immotivata” e “troppo restrittiva” perché “comprime in maniera eccessiva” il diritto alla lezione in presenza

REGGIO EMILIA – Il Tar dell’Emilia-Romagna ha dato ragione ai ricorrenti contro la chiusura delle scuole superiori. I giudici amministrativi hanno infatti deciso di sospendere l’ordinanza regionale dell’8 gennaio che ha prolungato la Dad in Emilia-Romagna al 100%.

L’ordinanza della Regione Emilia-Romagna che stabiliva, per le scuole superiori, la didattica a distanza fino a sabato 23 gennaio “va immotivatamente (e in definitiva ingiustificatamente) a comprimere in maniera eccessiva (se non a conculcare integralmente) il diritto degli adolescenti a frequentare di persona la scuola quale luogo di istruzione e apprendimento culturale nonche’ di socializzazione, formazione e sviluppo della personalita’”.

Questo scrivono i giudici del Tar emiliano-romagnolo, che hanno accolto il ricorso presentato da 21 genitori e quindi sospeso l’efficacia dell’ordinanza firmata lo scorso 8 gennaio dal presidente della Regione, Stefano Bonaccini. L’atto della Regione “non si sottrae ai profili di illegittimita’ fondatamente dedotti” dai ricorrenti, secondo il Tribunale amministrativo, che rileva un “eccesso di potere per insufficienza ed illogicita’ di motivazione e difetto di istruttoria”.

In particolare, si legge nel decreto, nel provvedimento “non vi e’ riferimento a dati o indici specificamente e univocamente attinenti al settore della scuola secondaria di secondo grado”. Inoltre, proseguono i giudici, “la rilevazione della situazione epidemiologica da cui trarrebbe linfa la misura si riferirebbe comunque ad un periodo temporale durante il quale le scuole secondarie erano chiuse da tempo (avendo peraltro parte ricorrente evidenziato come nelle scuole elementari e medie in funzione sul territorio regionale non si sarebbero verificati cluster o focolai di sorta)”.

Ancora, tirano dritto i giudici del Tar, “non sono indicati fatti, circostanze ed elementi di giudizio” che indurrebbero a ritenere probabile “un incremento del contagio riferibile all’attivita’ scolastica in presenza nelle scuole secondarie di secondo grado”.
Infine, il Tribunale amministrativo rileva che “neppure e’ ventilata l’ipotesi secondo cui il virus si diffonderebbe nei siti scolastici distribuiti sul territorio regionale piu’ che in altri contesti”.

Dunque, l’ordinanza “va immotivatamente (e in definitiva ingiustificatamente) a comprimere in maniera eccessiva (se non a conculcare integralmente) il diritto degli adolescenti a frequentare di persona la scuola quale luogo di istruzione e apprendimento culturale nonche’ di socializzazione, formazione e sviluppo della personalita’ dei discenti”, condizioni di benessere che “non appaiono adeguatamente assicurate con la modalita’ in Dad (Didattica a distanza, ndr) tramite l’utilizzo di videoterminali (di cui peraltro verosimilmente non tutta la popolazione scolastica interessata e’ dotata)”.

E dal momento che “l’adozione di misure” per fronteggiare “situazioni di pur cosi’ notevole gravita’” come la pandemia da Covid-19 “non puo’ spingersi al punto tale da sacrificare in toto altri interessi costituzionalmente protetti”, come il diritto all’istruzione, e che “l’amministrazione puo’ agire con misure che incidono ‘a monte’ sul problema del trasporto pubblico e ‘a valle’ con misure organizzative come la turnazione degli alunni e la diversificazione degli orari di ingresso a scuola”, il Tar ha deciso di accogliere il ricorso e di sospendere l’efficacia dell’ordinanza della Regione, fissando “per la trattazione collegiale dell’incidente cautelare la camera di consiglio del 10 febbraio”.