Appalto cremazioni a Coviolo, il Tar: “E’ tutto da rifare”

30 settembre 2020 | 19:29
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Appalto cremazioni a Coviolo, il Tar: “E’ tutto da rifare”

Accolto il ricorso della ditta esclusa: annullato il contratto con la vincitrice

REGGIO EMILIA – Gli appalti del Comune di Reggio Emilia continuano ad essere sotto tiro. Dopo la conclusione delle indagini su una serie di bandi che la Procura ritiene tagliati su misura di chi li avrebbe vinti, una sentenza del Tar di Parma – emessa lo scorso 15 luglio e pubblicata il 24 settembre – solleva rilievi su un’altra procedura dell’amministrazione.

E’ stato infatti accolto il ricorso dell’azienda “Bertolotti Aldo & C snc” che lo scorso 24 aprile ha impugnato, chiedendone l’annullamento, tutti gli atti della gara per l’affidamento biennale del servizio di gestione delle operazioni di cremazione del cimitero di Coviolo, da cui e’ stata esclusa. Ad aggiudicarsi l’appalto, del valore di 156.000 euro e’ stata invece alla fine dello scorso marzo la ditta Altair spa.

Le ditte partecipanti alla gara erano tre; la Bertolotti in particolare era stata esclusa in ragione della mancata ammissione alla fase di gara concernente la valutazione dell’offerta economico-quantitativa. Questo perche’, aveva fatto sapere il Comune, “la valutazione della commissione giudicatrice ha comportato l’attribuzione alla medesima del punteggio riparametrato di 22,75 su 70, inferiore alla soglia minima di 35 punti su 70 punti disponibili, necessari per l’ammissione alla valutazione dell’offerta economica, come definito dal bando di gara costituente lex specialis di gara”. Nel suo ricorso l’azienda esclusa ha a sua volta eccepito una lunga serie di violazioni.

Tra le obiezioni mosse dalla Bortolotti c’era la “violazione della lex specialis per errata attribuzione del punteggio in rapporto alla documentazione presentata dalla societa’”, un “eccesso di potere per carenza e contraddittoria motivazione per l’esclusione”, la “violazione del principio della par condicio tra concorrenti” ed un “eccesso di potere per omessa esclusione dell’offerta economica presentata dalla societa’ Altair”, ritenuta “anomala” dalla ricorrente. La Bertolotti aveva quindi chiesto di subentrare alla vincitrice dell’appalto o di essere risarcita. Le censure avanzate nei confronti dell’operato dell’amministrazione, va precisato, sono nella sentenza ritenute per la maggior parte “infondate”.

E tuttavia il responso conclusivo dei giudici riconosce la solidita’ delle motivazioni del ricorso. Il Tribunale infatti “annulla i provvedimenti impugnati nei sensi e nei limiti di cui in parte motiva” e dichiara “l’inefficacia del contratto eventualmente stipulato, nelle more, dal Comune di Reggio Emilia con Altair all’esito della procedura di gara oggetto della presente impugnazione”. I giudici hanno poi respinto “la domanda di subentro nel contratto dell’odierna ricorrente e la domanda di risarcimento del danno”. Il Comune di Reggio e’ stato condannato al pagamento delle spese di giudizio (2.000 euro) (Fonte Dire).