La Cassazione: “Infondata la misura dell’obbligo di dimora per Carletti”

14 gennaio 2020 | 14:28
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La Cassazione: “Infondata la misura dell’obbligo di dimora per Carletti”

Lo scrive la Corte suprema nelle motivazioni del verdetto che il 3 dicembre ha annullato senza rinvio la misura cautelare

REGGIO EMILIA – “Non c’erano gli elementi per imporre la misura coercitiva dell’obbligo di dimora” nei confronti del sindaco di Bibbiano Andrea Carletti nell’ambito delle indagini sugli affidi illeciti in Val d’Enza. Lo scrive la Cassazione nelle motivazioni del verdetto che il tre dicembre ha annullato senza rinvio la misura cautelare. I supremi giudici rilevano “l’inesistenza di concreti comportamenti”, ammessa anche dai giudici di merito, di inquinamento probatorio e la mancanza di “elementi concreti” di reiterazione dei reati.

Il ricorso sottoposto ai giudici della Corte suprema era stato presentato dagli avvocati difensori Giovanni Tarquini e Vittorio Manes, contro la decisione del Riesame dello scorso 20 settembre che aveva revocato la misura cautelare degli arresti domiciliari per Carletti, ma aveva applicato l’obbligo di dimora nella sua casa di Albinea, sempre nel Reggiano.

Il sindaco di Bibbiano, lo ricordiamo, è accusato di abuso di ufficio e falso per l’affidamento di alcuni locali per la cura di minori. Carletti, che si era autosospeso anche dal Partito Democratico, era stato arrestato il 27 giugno. Per lui erano stati disposti i domiciliari, che poi, il 20 settembre scorso, si erano tramutati in obbligo di dimora fino alla decisione della Cassazione di eliminare anche questo ultimo ostacolo alla libertà dell’indagato.

Sul rischio di inquinamento probatorio, gli ermellini sottolineano che l’ordinanza del riesame di Bologna del 20 settembre scorso non si è basata su “una prognosi incentrata sul probabile accadimento di una situazione di paventata compromissione delle esigenze di giustizia”.

Anzi, il Riesame, continua il verdetto, “pur ammettendo l’inesistenza di concreti comportamenti posti in essere dall’indagato, ne ha contraddittoriamente ravvisato una possibile influenza sulle persone a lui vicine nell’ambito politico amministrativo per poi inferirne, astrattamente e in assenza di specifici elementi di collegamento storico-fattuale con la fase procedimentale in atto, il pericolo di possibili ripercussioni sulle indagini”.

Tutto “senza spiegare se vi siano, e come in concreto risultino declinabili, le ragioni dell’ipotizzata interferenza con il regolare svolgimento di attività investigative ormai da tempo avviate”. Di “natura meramente congetturale” anche il rischio di reiterazione.