Dirigenti indagati, la Guatteri: “Delrio smentito dalla Corte dei Conti fin dal 2008”

25 febbraio 2019 | 08:49
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Dirigenti indagati, la Guatteri: “Delrio smentito dalla Corte dei Conti fin dal 2008”

Il capogruppo del M5S in consiglio comunale: “La delibera del 2008 dice già che ‘il regolamento non era conforme alla legge’ e aggiunge che i sindaci ‘dovevano tenerne conto’ per modificarlo”

REGGIO EMILIA – “Spiace per l’ex sindaco ed ex ministro o oggi capogruppo Pd Graziano Delrio, ma le delibere della Corte dei Conti lo smentiscono sin dal 2008”.

Il capogruppo in consiglio comunale del M5S, Alessandra Guatteri, replica all’ex sindaco di Reggio, Graziano Delrio, che ieri si era difeso dalle accuse sostenendo che “la Corte dei conti” aveva chiesto “la modifica del regolamento nel 2015. I fatti dell’indagine in corso risalgono al 2013”.

Le cose, secondo il M5S, non starebbero così perché esiste una delibera del 2008 della Corte dei Conti che aveva già messo nel mirino le consulenze e gli incarichi conferiti dall’amministrazione comunale di Reggio in modo “non conforme”.

Leggi delibera 2008

La delibera del 2008
Scrive la Guatteri: “Nel 2008 nella deliberazione n.111/2008/G la Corte dei Conti prima di elencare tutte le difformità rispetto alla legge parla esplicitamente di ‘a titolo esemplificativo deve conseguentemente rilevarsi che presentano aspetti di non conformità alla ratio legis previsioni regolamentari che’. Non conformità alla ratio legis significa chiaramente che il regolamento del Comune di Reggio Emilia non era in regola rispetto alla normative che dovevano essere rispettatte secondo le indicazioni date dalla Corte dei Conti”.

Continua la Guatteri: “Tanto che poi la stessa Corte dispone che ‘i rispettivi Sindaci affinché ne tengano conto per l’esercizio dei poteri in sede di modifica del regolamento in materia di incarichi esterni, conformemente al disposto dell’art.3, commi 54-57, della legge 24 dicembre 2007, n.244, così come modificato dall’art. 46 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133″. Affinchè ne tengano conto” è chiarissimo caro Delrio , il regolamento andava modificato già nel 2008, tanto che i rilievi di irregolarità di quell’anno sono di nuovo esplicitati nella delibera del 2015″.

Leggi delibera 2015

La delibera del 2015
La Guatteri cita poi quella delibera alle pagine 6-7 dell’atto del 2015, con particolare le parti in neretto che parlano riferendosi alla deliberazione n.111/2008/G. “Codesta Sezione di controllo sui regolamenti di affidamento incarichi degli enti locali del bacino di Reggio Emilia, in violazione del rilievo secondo cui “è necessario prevedere, per l’assegnazione degli incarichi esterni, una procedura comparativa per la valutazione dei curricula con criteri predeterminati, certi e trasparenti, in applicazione dei principi di buon andamento ed imparzialità dell’amministrazione sanciti dall’art. 97 della Costituzione”, l’Ente locale ha lasciato invariata la previsione regolamentare di cui all’art. 2, comma 3, dell’Allegato 4 del Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, il quale dispone che “….l’affidamento di incarichi di importo inferiore ad € 100.000,00 avviene mediante gara informale, con richiesta di almeno cinque preventivi redatti secondo le indicazioni contenute nella lettera d’invito tra coloro che hanno fatto pervenire idoneo curricula al Servizio Gestione e Sviluppo del Personale e Organizzazione dell’Ente”. Si evidenzia, altresì, che il regolamento relativo all’affidamento di incarichi esterni, di cui all’allegato 4 del regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, oltre al già richiamato art. 2 comma 3, è illegittimo, poiché esclude la previsione di procedura comparativa mediante emissione di avviso pubblico rivolto alla generalità degli interessati, adeguatamente pubblicizzato per un congruo periodo di tempo sul sito web istituzionale dell’ente (almeno 15 giorni). Per quanto precede, si ritiene doveroso richiamare il Comune in ordine ai seguenti aspetti. 1. La disciplina regolamentare, nel prevedere all’art. 2, comma 5, lett. a) e b) la possibilità per l’ente di conferire incarichi tramite affidamento diretto, e quindi senza esperimento di procedura comparativa, si pone in contrasto con i principi di imparzialità, pubblicità e concorrenza, lì ove si riferisce alle seguenti ipotesi: “quando l’importo della spesa non superi l’ammontare di € 20.000,00”, poiché esclude la previsione di procedura comparativa mediante emissione di avviso pubblico rivolto alla generalità degli interessati; “quando le procedure a evidenza pubblica abbiano sortito esito negativo per mancanza di manifestazioni di disponibilità”, senza specificare che le condizioni devono rimanere sostanzialmente inalterate; “quando il contratto riguardi attività di natura (…), culturale, scientifica, legale, notarile e/o infungibili per (…) il preponderante carattere di fiduciarietà insito nel rapporto”. In particolare, l’eccezione relativa alle prestazioni di natura culturale e scientifica dev’essere circoscritta, nel rispetto della previsione di cui al d. lgs. n. 165/2001, art. 7, comma 6, la quale menziona solo i “soggetti che operino nel campo dell’arte, dello spettacolo”. Per quanto, invece, concerne le attività notarili e gli incarichi di patrocinio legale si ricorda che sono escluse dall’applicazione dell’art. 7, comma 6 del d. lgs. 165/2001, ma sono comunque soggette al rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e motivazione ed all’obbligo del previo esperimento di una procedura comparativa rivolta alla generalità degli interessati. Alle consulenze legali, invece, si applica la normativa di cui all’art. 7, comma 6 del d.lgs. n. 165/2001: Si rileva, infine, che l’ente non ha ottemperato alla surrichiamata deliberazione n. 111/2008/G di questa Sezione regionale di controllo, in materia di regolamenti sugli incarichi esterni, non avendo apportato le necessarie modifiche al regolamento.