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Aemilia, processo regolare: la Consulta dà ragione a Caruso

27 luglio 2018 | 17:28
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Aemilia, processo regolare: la Consulta dà ragione a Caruso

Secondo la Corte Costituzionale era legittimo proseguire il processo anche durante lo sciopero degli avvocati

REGGIO EMILIA – Non si torna indietro al processo Aemilia. Il codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati non puo’ interferire con la disciplina della liberta’ personale dell’imputato. E’ la motivazione con cui la Corte costituzionale ha dato in sostanza ragione a Francesco Maria Caruso, presidente del collegio dei giudici del maxi processo Aemilia contro la ‘ndrangheta di Reggio Emilia, in ordine alla legittimita’ costituzionale delle due ordinanze emesse l’anno scorso e contestate dagli avvocati degli imputati.

Il 23 maggio e il 13 giugno del 2017, infatti, Caruso aveva disposto la prosecuzione delle udienze del dibattimento nonostante gli scioperi degli avvocati( che avevano riavuto dai loro assistiti il consenso ad aderire). I difensori, sostenendo che il processo andava sospeso, avevano impugnato i due provvedimenti davanti alla Corte di Cassazione che ne ha in parte accolto le richieste. Oggi a parlare e’ la Corte costituzionale, a cui lo stesso Caruso si era rivolto in via cautelare per un parere di legittimita’.

Il presidente della Corte di Aemilia ha motivato le sue ordinanze sostenendo che, influendo la sospensione delle udienze sui termini di custodia cautelare, “non e’ possibile che sia rimessa alla volonta’ dell’imputato la scelta in ordine alla restrizione della propria liberta’ personale, atteso che la durata della custodia cautelare in carcere puo’ e deve dipendere solo dalla legge” e “non dal rinvio dell’udienza per consentire al difensore di aderire all’astensione collettiva, che esprime un valore, pur tutelato a livello costituzionale, subvalente rispetto al diritto di liberta’ dell’imputato”.

Una tesi accolta in pieno dai giudici costituzionali che hanno dichiarato “l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 2-bis della legge 13 giugno 1990 numero 146 (norme sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati) nella parte in cui consente che il codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati interferisca con la disciplina della liberta’ personale dell’imputato”.

Non e’ tutto: secondo i difensori degli imputati, se la prosecuzione delle due udienze “incriminate” fosse risultata illegittima, questo avrebbe potuto comportare la nullita’ di tutte quelle successive, cancellando di fatto un anno di processo. Su questo punto la Corte costituzionale chiarisce pero’ nero su bianco che “l’attivita’ processuale in queste successive udienze e’ del tutto estranea alla questione di costituzionalita’, nel senso che non e’ influenzata dal suo esito”.

La sentenza registra infine l’ammissione alla discussione dell’Unione delle Camere penali (rappresentate dall’avvocato Luca Andrea Brezigar, difensore di alcuni imputati di Aemilia ed autore del ricorso davanti alla Corte di Cassazione, ndr), le cui eccezioni sono pero’ state respinte (Fonte Dire).