Il processo alla 'ndrangheta |
0 - Copertina
/
Cronaca
/

Aemilia, la difesa di Paolini: “Cenare con Sarcone non è reato”

5 giugno 2018 | 14:10
Share0
Aemilia, la difesa di Paolini: “Cenare con Sarcone non è reato”

L’avvocato De Belvis chiede: “Assolvere mio assistito per mancanza di prove”

REGGIO EMILIA – Aver frequentato le persone oggi imputate nel processo Aemilia contro la ‘ndrangheta non e’ un reato. Cosi’ ha stabilito a ottobre dell’anno scorso il gip bolognese Alberto Ziroldi che, avallando la richiesta del pm antimafia Marco Mescolini, ha archiviato la posizione dell’ispettore di Polizia Francesco Strada (in forza alla questura di Crotone). A carico di Gennaro Gallo, ex questore prima di Reggio Emilia e poi di Parma, non sono invece mai state formulate accuse. Andando a cena con gli esponenti del sodalizio criminale radicato in Emilia giudicati oggi Reggio Emilia, i due esponenti delle Forze dell’ordine hanno insomma commesso “delle leggerezze” e tenuto comportamenti “deontologicamente scorretti” per uomini dello Stato, ma non hanno commesso alcun crimine.

Ad evidenziarlo nella sua arringa e’ questa mattina l’avvocato Federico De Belvis, difensore dell’imputato Alfonso Paolini, secondo cui lo stesso metro di giudizio dovrebbe ora essere applicato anche al suo assistito. Paolini, 65 anni, viene infatti definito dall’accusa come una sorta di addetto alle pubbliche relazioni della cosca, con ottime entrature tra le Forze dell’ordine emiliane e calabresi, con cui si sarebbe adoperato per “velocizzare” certe pratiche di rinnovo armi e acquisire informazioni “su fatti di rilievo e interesse per il sodalizio”, che avrebbe poi riferito a Nicolino Sarcone, capo supremo in Emilia di cui era “elemento di costante riferimento”.

Tuttavia, sottolinea De Belvis, “se frequentare Sarcone non e’ un reato, non puo’ essere che se lo fa Strada e’ un comportamento scorretto e se lo fa Paolini e’ concorso esterno in associazione mafiosa (16 anni la richiesta di pena formulata dai pm, ndr)”. Da qui l’arringa del difensore si sviluppa poi piu’ su argomentazioni logiche che non sugli atti processuali, in cui le telefonate piu’ che esplicite di Paolini con gli imputati intercettate, sono difficilmente contestabili. Lo stesso De Belvis riconosce infatti: “Paolini e’ stato una sorta di ‘collaboratore’ inconsapevole, se non ci fossero state le sue telefonate il processo non ci sarebbe stato”.

E tuttavia del suo assistito, continua il legale, “si e’ parlato troppo e troppo spesso. C’e’ una sovraesposizione, io non dico di mettere una sordina ma dei punti fermi per far ritornare la figura di Paolini a quella che e’ effettivamente”. Il fatto che l’imputato risulti presente a tutte le riunioni della cosca, aggiunge l’avvocato, “deriva anche dal suo carattere: anche se non c’entra niente vuole entrare in tutto”. Inoltre “tutte le cene a cui partecipano le Forze dell’ordine sono rappresentate come eventi in cui ci si scambia informazioni. Ma – sottolinea De Belvis – sul punto c’e’ solo una presunzione investigativa e nessuna prova”. Nell’arringa sono chiamati in causa anche i collaboratori di giustizia Angelo Cortese, Antonio Valerio, e Salvatore Muto che, a detta del difensore, si sono tra di loro contraddetti.

Cortese ha infatti affermato che Paolini non fosse stato affiliato con il rito alla consorteria, mentre gli altri due “pentiti” sostengono il contrario. Secondo De Belvis “Muto e Valerio hanno una sorta di intelligenza giuridica, hanno capito come piegare le informazioni acquisite alle proprie esigenze processuali”. E se anche cosi’ non fosse, “ne discende che Paolini dovrebbe essere un mafioso per ‘diritto di sangue’, cosi’ come lo era suo padre. Ma cio’, non si capisce perche’, vale solo per lui e non per i suoi fratelli”. Quanto al capitolo armi, De Belvis non ravvisa reati neanche nel fatto che, quando fu raggiunto dal provvedimento del prefetto di revoca del porto d’armi, Paolini cedette nel 2106 un fucile da caccia proprio all’ispettore Strada, suo amico. Non essendoci alcuna guerra di mafia in corso sul territorio, questa circostanza non avrebbe inoltre nulla a che vedere anche con quanto spiegato nella sua requisitoria dal Pm Beatrice Ronchi, per cui “le armi detenute legalmente dalla cosca servono per difendersi, quelle clandestine per l’attacco”. Per Paolini l’avvocato chiede quindi l’applicazione dell’articolo “530 del codice di procedura penale”: assoluzione per insufficienza di prove (Fonte Dire).