Il processo alla 'ndrangheta |
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Aemilia, il Pm: “Condannare Iaquinta padre anche per calunnia”

17 maggio 2018 | 14:42
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Aemilia, il Pm: “Condannare Iaquinta padre anche per calunnia”

Il sostituto procuratore Ronchi: “Sua falsa autodenuncia del 2013 delegittimò il prefetto”

REGGIO EMILIA – L’autodenuncia presentata nel dicembre del 2013 alla Dda di Bologna lo ha salvato dal carcere. Tre anni piu’ tardi, infatti, la Corte di Cassazione ha interpretato quel gesto come un “atteggiamento collaborativo” e ribaltato il pronunciamento del tribunale del Riesame che per Giuseppe Iaquinta, arrestato nel 2015 nell’inchiesta Aemilia contro la ‘ndrangheta (la misura non era stata eseguita proprio in attesa della Cassazione), aveva disposto invece la custodia cautelare. Ma la “mossa diabolica” (come l’ha definita il pm Beatrice Ronchi) messa in atto dall’imprenditore edile di origine cutrese residente a Reggiolo, alla sbarra nel maxi processo di Reggio Emilia, gli si e’ ritorta contro come un boomerang. Per quello stesso documento con cui aveva chiesto “accertamenti preventivi” sul suo conto ed espresso la volonta’ di “collaborare alle indagini in corso”, Ronchi ha infatti chiesto oggi nella sua requisitoria per Giuseppe Iaquinta, padre del calciatore campione del mondo Vincenzo, anche la condanna per “calunnia aggravata dal metodo mafioso”.

Il motivo e’, in particolare, in un passaggio della denuncia di se stesso che per l’accusa integra questo reato, quello cioe’ in cui Iaquinta chiede, nel caso fosse accertata la sua estraneita’ al sodalizio criminale, di “esercitare l’azione penale per falso ideologico, abuso d’ufficio e calunnia” nei confronti dell’allora prefetto di Reggio Emilia Antonella De Miro – e del gruppo interforze che l’affiancava – che nel frattempo aveva spiccato contro alcune aziende di Iaquinta una serie di interdittive antimafia e disposto per l’imprenditore il divieto di detenere armi.

Dopo aver citato intercettazioni ed espisodi documentati con fotografie dagli investigatori, che attestano con poco margine di errore i diversi incontri tra Iaquinta e il boss di Cutro Nicolino Grande Aracri, il magistrato afferma: “Sulla base di tutte le prove raccolte il mio ufficio ritiene sia emersa in modo evidente la stumentalita’ di quella autodenuncia, con affermazioni palesemente smentite e che in realta’ e’ denuncia solo di altri”. Infatti “Iaquinta si difende in modo attento come e’ suo diritto, ma non c’e’ alcun elemento confessorio di quel tanto che, se decidesse davvero di collaborare con la giustizia, potrebbe dirci”. E ancora: “Quando si autodenuncia, Iaquinta sa perfettamente che i contenuti dei provvedimenti del prefetto, le interdittive e quelli sulle armi, sono veritieri, esatti e si riferiscono a circostanze vere”.

Di conseguenza, affonda il magistrato, “questa calunnia e’ del tutto in linea con la strategia della cosca e persegue le finalita’ e gli interessi del sodalizio emiliano volti a delegittimare il prefetto, i suoi uomini e tutti coloro che in quel frangente stavano legittimamente ponendo in essere un’azione importante nei confronti della consorteria”. Per dare piu’ credibilita’ alla sua autodenuncia, informa Ronchi, Iaquinta si rivolse anche alla commissione parlamentare Antimafia e perfino al procuratore nazionale antimafia dell’epoca, con cui si lamento’ della presunta inerzia della Procura di Bologna che, a suo dire, non voleva indagare sul suo conto.

“Un cittadino si autodenuncia per associazione mafiosa – scrive il calabrese – e sembra che questo dia quasi fastidio alla Procura di Bologna”. In realta’, sottolinea il Pm, “la Dda stava facendo gia’ dal 2010, 2011 indagini su Iaquinta legittimamente coperte dal segreto istruttorio. Dunque non e’ stato Iaquinta ad ottenere con la sua denuncia indagini che non c’erano: c’erano eccome ma giustamente non gli era stato detto”. Un altro passaggio del documento dell’imputato sottolineato dall’accusa e’ poi quello in cui si invita la Dda di Bologna ad “accertare la sussistenza o meno di una venatura razzista nell’ambito della pubblica amministrazione (la Prefettura), facendo riferimento alla presenza sul territorio di una forte comunita’ di cutresi”.

Qui, dice Ronchi, “ritorna in modo evidente la strategia della cosca di confondere i cutresi emigrati in Emilia con gli ‘ndranghetisti, che sono due cose ben diverse, cercando di confondere le acque a propria difesa”. Quello della “discriminazione – dice il pm – e’ un inganno”. Insomma, e’ la conclusione di Ronchi, “questa azione di Iaquinta travalica del tutto il piu’ ampio diritto di difesa (difendersi non consente di accusare falsamente terzi) e ricorda neanche tanto vagamente la querela presentata nel 2000 da Nicolino Grande Aracri ai Carabinieri di Cutro, contro chi lo accusava di essere un mafioso”. Accuse su cui il boss oggi pluricondannato aveva chiesto di essere ascoltato per discolparsi (Fonte Dire).