Controlli sulle strade |
Cronaca
/

Così il giudice limita le multe date con lo Speed scout

1 dicembre 2017 | 09:04
Share0
Così il giudice limita le multe date con lo Speed scout

La sentenza del tribunale di Reggio relativa a una sanzione elevata nella Bassa lungo la Cispadana

REGGIO EMILIA – Tra gli apparecchi più innovativi ma anche “subdoli” c’è lo “speed scout”, una sorta di autovelox che viene montato a bordo dell’auto di pattuglia ed è in grado di misurare la velocità di chi incrocia marciando in senso opposto (in alcuni casi anche delle vetture che precedono l’auto degli agenti).

Ma viene proprio dal nostro Palazzo di Giustizia una sentenza – relativa a una sanzione elevata nella Bassa lungo la Cispadana al professor Damiano Milone (ex presidente del Convivio Musicale Guastallese)- che ha limitato il potere della malefica macchinetta. Nella sentenza n. 286 del 22 marzo 2017, il Giudice di pace Daniela Bergami ha stabilito che vale anche per gli apparecchi in movimento il decreto ministeriale sull’obbligo di presegnalazione previsto dal Codice della strada.

Non solo: è necessaria l’immediata contestazione dell’infrazione da parte degli agenti, salvo motivi di causa maggiore: in questo caso, gli agenti devono indicare nel verbale, in modo preciso, i motivo che ha impedito loro di intimare l’alt e dare la multa sul posto. Per il Giudice non c’è quindi differenza tra apparecchi di rilevazione della velocità statici e dinamici: è sempre necessaria la segnalazione del campo di indagine (il tratto stradale).

Quella del giudice Bergami è una sentenza che ribadisce un elemento molto importante per chi si trova a dover pagare delle multe: il “Dm Infrastrutture e trasporti” del 15 agosto 2007 (emanato in attuazione dell’articolo 3 comma 1, lettera b del Dl 117/2007 che introdusse nell’articolo 142 del Codice il comma 6-bis) prescrive che “le postazioni di controllo per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo a cartelli o dispositivi di segnalazione luminosi”.

Lo stesso decreto, però, escludeva l’obbligo di presegnalazione in caso di “controlli dinamici”… dove peraltro viene anche a mancare “il requisito della visibilità dell’apparecchio” dato che lo “speed scout” normalmente è montato sul parabrezza della vettura della polizia municpale.

Il testo della sentenza di Reggio Emilia si richiama alla “norma di rango superiore su presegnalazione e visibilità dei controlli, cioè al comma 6-bis”. Nel caso specifico mancava sul tratto stradale la segnalazione di preavviso: l’accertamento della velocità non poteva dunque portate ad una sanzione. L’avvocato Guglielmo Saporito, noto amministrativista reggiano, commenta: “La sentenza di Reggio Emilia applica quindi il “diritto alla prova” riconosciuto dalla Corte costituzionale (307/2006 e 155/2007) imponendo che le “sedi stradali” di accertamento debbano essere riconoscibili, anche per evitare che il conducente adotti comportamenti repentini, causati dall’improvviso accorgersi di un rischio di sanzioni”.