Guarigione anticipata, necessaria la rettifica del certificato

28 giugno 2017 | 14:49
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Guarigione anticipata, necessaria la rettifica del certificato

Il lavoratore che rientra a lavoro in anticipo rispetto alla data di fine prognosi deve necessariamente rettificare il certificato medico

REGGIO EMILIA – Il lavoratore che rientra a lavoro in anticipo rispetto alla data di fine prognosi deve necessariamente rettificare il certificato medico. A ribadirlo è l’Inps con la circolare n.79 del 02/05/2017. Tale adempimento da parte del lavoratore è obbligatorio, sia nei confronti dell’Inps, sia nei confronti del datore di lavoro. Secondo quanto riportato nella circolare, senza l’ulteriore accertamento da parte del medico, il datore di lavoro non può consentire al lavoratore di riprendere l’attività, nel rispetto dell’art. 2087 del codice civile, in base al quale il datore di lavoro si impegna ad adottare tutti i provvedimenti necessari a tutela dell’integrità fisica dei prestatori di lavoro.

Ne consegue che il dipendente guarito, per rientrare a lavoro prima della data di fine prognosi, ha l’obbligo di richiedere una rettifica del certificato in corso. La rettifica deve essere completata prima della ripresa anticipata dell’attività lavorativa, richiedendola allo stesso medico che ha redatto il certificato precedente, altrimenti il lavoratore potrebbe risultare assente all’eventuale visita di controllo. Con la stessa circolare, l’istituto sottolinea che la mancata rettifica del certificato espone il lavoratore alle sanzioni per assenza a visita medica di controllo domiciliare.

E’ infatti sulla base delle date riportate nel certificato che possono essere avviate le visite di controllo, richieste dal datore di lavoro oppure disposte a campione direttamente dall’Inps. Nel caso di assenza, la sanzione sarà comminata al massimo fino al giorno precedente la ripresa dell’attività lavorativa, considerando tale ripresa come un fine prognosi dell’evento certificato. Il lavoratore rientrato anticipatamente al lavoro, non trovato al domicilio di reperibilità e quindi chiamato a visita ambulatoriale da parte dell’Inps, dovrà in ogni caso produrre una dichiarazione attestante la ripresa dell’attività lavorativa.