Malattia, visita fiscale: orari da rispettare ed eventuali sanzioni

18 maggio 2016 | 18:59
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Malattia, visita fiscale: orari da rispettare ed eventuali sanzioni

Come comportarsi in caso di assenza dal lavoro per malattia

REGGIO EMILIA – La malattia è definita, dal diritto del lavoro, come uno “stato di alterazione della salute che provoca un’assoluta o parziale incapacità di svolgere l’attività lavorativa”. Quando il dipendente è temporaneamente inabile al lavoro per malattia deve farsi rilasciare il certificato dal medico curante. Sarà il medico stesso a trasmetterlo telematicamente all’Inps.

Durante il periodo di assenza il lavoratore può essere sottoposto a visita fiscale, che consiste nell’accertamento di controllo dello stato di malattia effettuato dai medici delle Asl o dai medici Inps. Il controllo può essere richiesto dal datore di lavoro o dall’Inps stessa. Per il controllo della visita fiscale il dipendente deve essere reperibile nelle seguenti fasce orarie: per il settore pubblico l’obbligo di reperibilità si ha dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18, per il privato dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19. Gli orari della visita fiscale sono da considerarsi 7 giorni su 7, compresi i festivi.

Recarsi dal medico per una visita urgente è consentito anche nelle fasce orarie di reperibilità ma occorre farsi rilasciare una certificazione che attesti la presenza, in quel giorno e in quell’orario, e l’urgenza della visita. Mentre una necessità più ordinaria, come quella di recarsi in farmacia, deve essere effettuata al di fuori delle fasce di reperibilità quindi, per esempio, prima delle 10 o dopo le 12. Il dipendente può essere sottoposto a visita fiscale fin dal 1° giorno e per tutta la durata della malattia con esclusione di particolari situazioni. L’indennità economica di malattia a carico dell’Inps si attiva dal 4° giorno di assenza e spetta per tutti i giorni coperti da idonea certificazione fino ad un massimo di 180 giorni nell’anno solare.

L’importo indennizzato per i lavoratori dipendenti è pari al 50% della retribuzione media giornaliera dal 4° al 20° giorno, mentre dal 21° al 180° giorno si alza al 66,66%. I primi 3 giorni invece sono considerati di “carenza” e possono essere indennizzati a totale carico dell’azienda solo se previsti dal contratto di lavoro. Lo stesso contratto di lavoro può prevedere ulteriori integrazioni alla quota retribuita dall’Inps dal 4° giorno in poi. L’assenza ingiustificata durante l’accertamento di controllo determina una riduzione dell’indennità economica fino ad azzerarla in caso di sommatoria di più assenze.

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