Il processo alla 'ndrangheta |
Cronaca
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Aemilia, si parte il 27 marzo per il rito abbreviato

13 marzo 2018 | 16:42
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Aemilia, si parte il 27 marzo per il rito abbreviato

Il tribunale respinge le istanze dei difensori per presentare nuove prove

REGGIO EMILIA – Inizieranno il 27 marzo – nella stessa aula prefabbricata allestita nel Tribunale di Reggio Emilia che ospita il rito ordinario – le udienze del nuovo procedimento in abbreviato del processo Aemilia contro la ‘ndrangheta. L’esame dei 25 imputati che hanno scelto questa formula per essere giudicati sui nuovi capi di imputazione definiti dai pm Beatrice Ronchi e Marco Mescolini, dovrebbe concludersi intorno al 10 aprile, quando l’enorme mole delle trascrizioni delle intercettazioni dovrebbe essere tutta depositata.

Si trattera’ comunque di udienze “ibride”, parte delle quali sara’ dedicata anche al rito ordinario che procedera’ in parallelo, mentre e’ ancora da definire se l’abbreviato si svolgera’ a porte chiuse. Nel frattempo il prossimo 20 marzo iniziera’ invece l’esame dei nove imputati- in primis l’imprenditore Giuseppe Iaquinta- che, di fronte alle nuove accuse che gli vengono contestate (sopratutto il reato di associazione mafiosa anche dopo la data del loro arresto il 28 gennaio 2015), hanno optato per proseguire nel giudizio con il rito ordinario. In questo caso la previsione e’ di terminare gli esami entro il 22 marzo e gli imputati potranno in seguito rilasciare eventuali dichiarazioni spontanee.

La complessa tabella di marcia e’ scandita da Francesco Maria Caruso, presidente del collegio giudicante, che si e’ inoltre espresso con un’ordinanza sulle richieste di alcuni imputati di procedere con “l’abbreviato condizionato”, cioe’ portando in risposta alle nuove accuse anche nuove prove. In dettaglio l’ordinanza respinge le specifiche istanze di integrazione probatoria presentate da Gianluigi Sarcone Sergio Bolognino, Antonio Muto classe 1978 e Luigi Muto in quanto “incompatibili con il rito abbreviato che esclude prove non necessarie e tali da rallentare l’iter del processo” e ritenendo che “l’appesantimento istruttorio derivante dalla richiesta non sia accettabile in rapporto ai contenuti possibili della prova stessa”.

Ammesso invece il nuovo esame degli imputati “se e solo se limitato ai fatti oggetto della nuova imputazione”. L’ordinanza dispone infine “la separazione del procedimento con riferimento alla posizione degli imputati ammessi al rito abbreviato, con riferimento al capo 1”.